Agenzia delle Entrate - Modelli di Comunicazione e Domande

Riqualificazione energetica (detrazione 55 - 65 per cento) - Modello IRE

I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.

I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.



Comunicazione annuale dati IVA 2014
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Modello AA5/6 editabile - Richiesta del codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita Iva
Modello editabile per la Richiesta del codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA (Modello AA5/6).
I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

Modello AA4/8 - Tessera sanitaria/Codice fiscale editabile
Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino /duplicato tessera sanitaria.
La tessera sanitaria
La tessera sanitaria, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.
La tessera, che è strettamente personale, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione europea. Viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Il codice fiscale
Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Ai cittadini che hanno diritto anche all’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale, viene rilasciata la Tessera sanitaria (che contiene anche il codice fiscale).
L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Canone Rai - Modelli di esonero e rimborso
Modello per la richiesta di esenzione del pagamento del canone Rai e Modello per la richiesta di rimborso, se il versamento del canone è già stato effettuato.
Dal 2008, chi ha almeno 75 anni di età e nell’anno precedente ha avuto, insieme con il coniuge convivente, un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro, è esonerato dal pagamento del canone Rai per la tv posseduta nella casa di residenza. Per poter fruire dell’agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri.
Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare gli importi presentando un'istanza di rimborso.
La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione, va spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

Comunicazione beni d’impresa in godimento ai soci - Modello e Istruzioni
Modello di Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa.
A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
Il nuovo modello di comunicazione emesso dall’agenzia delle entrate con provvedimento dello scorso 2 agosto 2013, dovrà essere presentato entro il 12 dicembre 2013, per la comunicazione relativa all’anno 2012, mentre sarà a regime la presentazione da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno.

Comunicazione annuale dati IVA 2013
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2013, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

CUPE 2013 - Certificazione Utili ed altri proventi equiparati corrisposti
Approvato schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (Provvedimento del 07/01/13)

Dichiarazione IMU: Modello e istruzioni - EDITABILE
Modello di Dichiarazione IMU (Imposta Municipale Propria) EDITABILE e relative istruzioni.

Istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1- quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) (Pubblicato il 17/12/2012).

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011). Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso a partire dal 18 gennaio 2013.

Il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).
A tal fine, il contribuente deve presentare questo modello, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza (“Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:

  • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973)
  • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.


Istanza di certificazione dei crediti
Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Certificazione rilasciata dalla Regione/Ente locale
Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Istanza per la nomina commissario ad acta
Istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Conferimento di mandato alla banca
Modello per mandato ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e successive modiche e integrazioni

Eventi sismici 2012 – Richiesta di finanziamento
I titolari di reddito d’impresa, danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, per ottenere il finanziamento da utilizzare per il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a causa del sisma, devono inviare un modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate contenente i dati dei pagamenti sospesi e la previsione mensile degli importi da pagare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Possono richiedere il finanziamento - garantito dallo stato - le imprese che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del Dl n. 74/2012 o all’articolo 3-bis del Dl n. 95/2012.

Attenzione: il modello deve essere inviato entro il 16 novembre 2012 esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente, oppure attraverso un intermediario autorizzato.

Comunicazione di adesione alla deroga alla limitazione dell'uso del contante
Versione aggiornata al 4/07/2012 del Modello: la nuova versione del modello di comunicazione, modificata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2012 - pdf, contiene lo spazio per indicare le coordinate del conto sul quale andrà a confluire il contante incassato (articolo 3 del Dl 16/2012). Dal 4 luglio 2012, la versione precedente non può più essere inviata.
Gli operatori che hanno già trasmesso la comunicazione utilizzando la versione precedente, avranno tempo fino al 31 luglio per inviare nuovamente il modello.

Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola da 2.500 a 999,99 euro.
Con il Dl. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.44 del 26/4/2012 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012) secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/3/2012 e nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

E’ necessario quindi, che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

Per usufruire di questa deroga l’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:
  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente
  • ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

Attenzione:
Infine, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dal 29.04.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16/2012).

IVA - Modello AA9/11 persone fisiche
Modello AA9/11 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche con relative istruzioni e specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati.
Da utilizzare dal 22 Maggio 2012

Denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati 2012
Modello e istruzioni di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, aggiornato in seguito al provvedimento del 20/04/2012. Modifiche apportate:
a) nel Quadro AC, la descrizione del rigo AC6 “Acconto dovuto (riservato a compagnie in LPS per denuncia mese di novembre) è sostituita dalla seguente “Acconto dovuto (riservato a compagnie in LPS - compilare nel mese del versamento)”;
b) a pag. 6, le istruzioni relative al rigo AC6 sono sostituite con le seguenti: “Rigo AC6 – Acconto dovuto (riservato alle imprese operanti in LPS - Da compilare esclusivamente nel mese in cui è effettuato il versamento). Le imprese operanti nello Stato Italiano in libera prestazione di servizi compilano questo rigo esclusivamente nella denuncia da presentare nel mese in cui è effettuato il versamento dell’acconto dovuto ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis”.

Le imprese di assicurazione, entro il 31 maggio, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell’anno precedente, per i quali va pagata l’imposta sulle assicurazioni, distinti per categorie di assicurazioni.

La denuncia deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011.

Comunicazione del domicilio per la notifica degli atti - Modello e istruzioni
È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti e degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti.

Deve essere utilizzato con riferimento alle comunicazioni inviate dalla data del 2 gennaio 2012.

In allegato anche il modello in formato editabile.

Modello Ipec - Istanza di scomputo delle perdite per le società che hanno aderito al Consolidato nazionale
Modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale.

Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato. La scelta di utilizzare le perdite presuppone un’attività di accertamento oppure una sua definizione concordata (accertamento con adesione, adesione ai verbali di constatazione, ecc.).

Cassetto Fiscale - delega/revoca ad un intermediario per l'utilizzo del servizio
Modello di delega/revoca ad un intermediario abilitato di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998 per l'utilizzo del servizio Cassetto Fiscale.

La Delega del contribuente in favore dell'intermediario, debitamente sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido del contribuente medesimo, deve essere consegnata o inviata (per posta, fax, e-mail) all'ufficio dell'Agenzia che ha rilasciato all'intermediario l'abilitazione a Entratel. Si precisa che la delega può essere conferita sia da persona fisica che da soggetto persona non fisica.

Come noto, già da tempo l’Agenzia delle Entrate offre a ciascun contribuente in possesso del codice Pin il “Cassetto Fiscale”, tramite il quale ciascun contribuente può consultare le proprie informazioni fiscali relative a:
a) dati anagrafici;
b) dati reddituali;
c) dati dei rimborsi di imposte dirette;
d) dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23;
e) dati patrimoniali (atti del registro).

A partire dalla fine di luglio del 2004, tale servizio è stato esteso agli intermediari individuati dall’art. 3, comma 3, del DPR 22/07/1998, n. 322: essi possono accedervi, per interrogare i propri dati anagrafici e reddituali, attraverso il sito web di Entratel del quale viene, in tal modo, implementata la sezione “Servizi” con la nuova funzionalità e la descrizione delle modalità di accesso.

I predetti soggetti possono consultare anche le informazioni riguardanti i propri clienti, previo conferimento di idonea delega (che qui alleghiamo) da parte di questi ultimi.
La delega ha validità temporale limitata (due anni dalla sottoscrizione), può essere revocata in qualsiasi momento con le stesse modalità e non può essere conferita contemporaneamente ad altro intermediario.

Modello Reti d'Impresa - Comunicazione per la fruizione dei vantaggi fiscali
Modello di Comunicazione dei dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d'impresa.
Si ricorda che l'articolo 42, comma 2-quater del DL n. 78/2010, ha previsto una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
In particolare, l’agevolazione prevede la sospensione d’imposta di una quota degli utili dell’esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013, relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.

Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione (PVC)
È stato approvato, con Provvedimento del Direttore del 03/08/2009, il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte dirette e Iva e ai contenuti degli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, Iva e altre imposte indirette (articoli 5-bis, 5 comma 1-bis e 11 comma 1-bis, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n° 218).

Si ricorda che il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio tramite una comunicazione al competente ufficio e il versamento delle somme dovute entro il 15° giorno che precede la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, va unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata.

L’adesione ai processi verbali di constatazione (pvc) e ai contenuti dell’invito al contraddittorio è effettuata utilizzando uno specifico modello di comunicazione. In caso di:

  • adesione al verbale di constatazione, la comunicazione può essere consegnata direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente (in base all’annualità oggetto di definizione) e all’organo che lo ha redatto, i quali rilasciano ricevuta di presentazione. La comunicazione può essere anche spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, per verificare il rispetto del termine di 30 giorni previsto per la comunicazione di adesione, si fa riferimento alla data del timbro dell’ufficio postale). Se il verbale si riferisce a più periodi d’imposta la cui competenza è di diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve consegnare/inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate
  • adesione all’invito al contraddittorio, la comunicazione deve essere presentata, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso. La comunicazione può essere consegnata direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia ricevuta di presentazione, oppure spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Alla comunicazione deve essere allegata la quietanza dell’intero pagamento o della prima rata se è stato scelto il pagamento rateizzato.

Agevolazioni per le associazioni senza fini di lucro - Modello e istruzioni
Modello e istruzioni da utilizzare dalle Associazioni senza fini di lucro per per l'ammissione alla fruizione dei benefici. Il presente modello deve essere utilizzato dalle associazioni senza fini di lucro, operanti per la realizzazione o partecipanti a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, che chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

La citata norma prevede:
  • l’esenzione dall’IRES per dette associazioni;
  • che non assumono la qualifica di sostituti d’imposta le persone fisiche, incaricate di gestire le attività connesse alle citate finalità istituzionali, le quali risultano, pertanto, esenti dai relativi obblighi di tenuta delle scritture contabili stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • che le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle predette associazioni hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

Il modello deve essere presentato, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno d’imposta, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati.

Norme & Tributi

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