IVA

Modello IVA TR - Richiesta rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale

Con Provvedimento del 26.03.2014 è stato approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare altri tributi), devono presentare il modello TR.

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel, entro l’ultimo giorno del mese successivo ai primi tre trimestri dell’anno, ossia entro:
• il 30 aprile;
• il 31 luglio;
• il 31 ottobre.



Dichiarazione IVA BASE 2014 - Modello e istruzioni
Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, i modelli di dichiarazione Iva/2014 concernenti l’anno 2013, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, questo modello semplificato denominato "modello Iva base".
Il Modello IVA BASE/2014 composto da:
  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.
Il modello Iva base, le cui modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario, può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
  • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
  • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.)
  • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
  • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il modello Iva base non può essere utilizzato:
  • dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
  • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi (ex modello F24 auto Ue)
  • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
  • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.


Dichiarazione IVA 2014 - Modello e istruzioni
Approvato il Modello di dichiarazione Iva/2014 concernente l’anno 2013, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 con Provvedimento del 15/01/2014.
Il Modello IVA/2014 composto da:
  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.
Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA BASE/2014.



Comunicazione annuale dati IVA 2014
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Comunicazione dei dati contenuti nelle Dichiarazioni di Intento ricevute(esportatori abituali) - Modello e Istruzioni
A decorrere dall’anno d’imposta 2005, i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute. Si ricorda che la facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta è riservata ai c.d. esportatori abituali, coloro, cioè, che nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.

La Comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta.

Dichiarazione IVA 2013 - Modello e istruzioni
Approvato il Modello di dichiarazione Iva/2013 concernente l’anno 2012, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2013 con Provvedimento del 15/01/2013.

Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.
A partire dall’anno di imposta 2012, il rimborso non va più richiesto attraverso il quadro VR (che è stato soppresso), ma compilando il quadro VX.

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA BASE/2013.



Dichiarazione IVA BASE 2013 - Modello e istruzioni
Approvati, con Provvedimento del 15 gennaio 2013, i modelli di dichiarazione Iva/2013 concernenti l’anno 2012, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2013 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, questo modello semplificato denominato "modello Iva base".

Il modello Iva base, le cui modalità e termini di presentazione sono gli stessi di quello ordinario, può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
  • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio
  • hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.)
  • non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
  • non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il modello Iva base non può essere utilizzato:
  • dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
  • dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi (ex modello F24 auto Ue)
  • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
  • dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.


Comunicazione annuale dati IVA 2013
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2013, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

Modello Iva 26 LP/2013
Approvato con Provvedimento del 15 gennaio 2013 il Modello IVA 26 LP/2013 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o società controllanti di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le relative istruzioni.
Il modello IVA 26LP/2013, che contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, deve essere presentato dalla capogruppo all’agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto IVA 26PR/2013 ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.
Il modello deve essere presentato dalla controllante all’agente della riscossione competente in relazione al proprio domicilio fiscale entro gli stessi termini previsti dalle disposizioni vigenti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 settembre 2013).

Modello Iva 74-bis
Modello di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (Modello Iva 74-bis 2013) con relative istruzioni approvate con Provvedimento del 15/01/2013.
Il modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Considerata la necessità di adeguare alla normativa vigente le istruzioni per la compilazione del modello IVA 74-bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, il provvedimento del 15/01/2013 approva le sole istruzioni che sostituiscono quelle approvate, unitamente al predetto modello, con provvedimento del 16 gennaio 2012. Il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, pertanto, rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 16 e del 26 gennaio 2012.

IVA - Modello AA9/11 persone fisiche
Modello AA9/11 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche con relative istruzioni e specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati.
Da utilizzare dal 22 Maggio 2012

IVA - Modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività.

Attenzione

Per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività, dal 1° aprile 2010 i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA7/10 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese – www.registroimprese.it

Possono quindi utilizzare il modello AA7/10, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività.

Aggiornate le istruzioni con Provvedimento del 18 maggio 2012.

Dichiarazione IVA 2012 Ordinario
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012 sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva/2012 concernenti l’anno 2011, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2012 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il modello Iva annuale deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.

Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare, in alternativa al presente modello, il modello IVA BASE/2012.

Modello Iva 74-bis 2012
Con Provvedimento del 16 gennaio 2012 è approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento
o di liquidazione coatta amministrativa
, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.

Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2012, da quest’anno il modello IVA 74 bis viene approvato con un apposito provvedimento, e non nell’ambito del provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione annuale Iva, al fine di consentirne l’utilizzo anche negli anni successivi a quello di approvazione.

La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Modello Iva 26 LP/2012
Approvato con Provvedimento del 16 gennaio 2012 il Modello IVA 26 LP/2012 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o società controllanti di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le relative istruzioni.

Dichiarazione Iva Base/2012 - Modello e istruzioni
Approvati, con Provvedimento del 16 gennaio 2012, i modelli di dichiarazione Iva/2012 concernenti l’anno 2011, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2012 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il Modello Iva base è un modello semplificato da utilizzare in alternativa al modello tradizionale.

Il modello IVA BASE/2012 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
  • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto,
  • non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio
  • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera)
  • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997
  • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.


Modello Iva 79 - Istanza di rimborso Iva
Il Modello Iva - 79 deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.
Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia):

  • sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
  • le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento
I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
La trasmissione può essere effettuata tramite:
* consegna diretta
* servizio postale
* "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

Attestazione di certezza di liquidità del credito Iva annuale o trimestrale per richiesta anticipazione
Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate. Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.
Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.
Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

La documentazione non va inviata alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti.

In allegato:
  • Schema di richiesta di attestazione Iva annuale - (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale - (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Disposizione irrevocabile di pagamento - (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento).

Norme & Tributi

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