Modelli di Versamento e Rimborso

Modello IVA TR - Richiesta rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale

Con Provvedimento del 26.03.2014 è stato approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare altri tributi), devono presentare il modello TR.

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel, entro l’ultimo giorno del mese successivo ai primi tre trimestri dell’anno, ossia entro:
• il 30 aprile;
• il 31 luglio;
• il 31 ottobre.



Modello F24 Ordinario e istruzioni
Modificato con Provvedimento del 19.06.2013.
Il Modello in questione va usato:
PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU;TARES; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto.
PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Modello F24 Accise
Il modello “F24 Accise” può essere utilizzato per il pagamento di imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Imu e altri tributi locali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Irap, addizionale regionale o comunale all’Irpef, contributi e premi Inps, diritti camerali, interessi in caso di pagamento rateale, accise e versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) e dell’Agenzia delle Dogane. Inoltre, può essere utilizzato per pagare le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, atti di contestazione delle sanzioni, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione (concordato), conciliazione giudiziale, ravvedimento.

Il Modello è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 19.06.2013.

Modello F24 Semplificato
Il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato” risponde all’ esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione.

Il nuovo modello è aggiornato con Provvedimento del 19.06.2013.

Istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1- quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) (Pubblicato il 17/12/2012).

A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011). Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso a partire dal 18 gennaio 2013.

Il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).
A tal fine, il contribuente deve presentare questo modello, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza (“Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:

  • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973)
  • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.


Richiesta di rimborso delle imposte di registro/ipotecarie/catastali
Con questo modello il Contribuente che ha pagato imposte di registro, ipotecarie e catastali non dovute, può chiederne il rimborso, compilando gli spazi con le informazioni richieste.

Modello F24 Enti pubblici utilizzabile dal 22.10.2012
Il modello di versamento “F24 enti pubblici” (F24 EP) è utilizzato dal 1° gennaio 2008 dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, titolari di contabilità speciali e conti di tesoreria unica, per il versamento delle ritenute alla fonte, dell’IRAP, dei tributi erariali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Per consentire agli enti pubblici di effettuare i pagamenti per conto di altri soggetti, nei casi di responsabilità solidale per il pagamento di imposte e contributi, sono approvate le modifiche al modello di versamento F24 EP, con Provvedimento del 9 ottobre 2012, che prevedono nella sezione “Contribuente” le dizioni “Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento” e “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti” nonché i campi “versamento effettuato in qualità di” e “per conto di”, nei quali sono indicati, rispettivamente, il codice che identifica a quale titolo l'ente pubblico effettua il pagamento e il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.

Modello Iva 79 - Istanza di rimborso Iva
Il Modello Iva - 79 deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.
Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia):

  • sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
  • le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento
I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
La trasmissione può essere effettuata tramite:
* consegna diretta
* servizio postale
* "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

Modello F24 Versamenti con elementi identificativi
Il modello "F24 Elementi identificativi" deve essere utilizzato dai rivenditori di autoveicoli di provenienza comunitaria e, comunque, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario.

Deve quindi essere utilizzato per pagare:
  • IVA ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1, comma 9 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006);
  • Altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti ed è prevista l’indicazione di particolari elementi identificativi.


Modello F23 e Istruzioni
Modello di pagamento: tasse, impostazioni, e altre entrate, con relative istruzioni per la compilazione.

Dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti
A seguito del Decreto del Ministero delle Finanze dell' 11 febbraio 2011 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell' 11/03/2011, n. 13, in materia di preclusione alla compensazione dei crediti erariali, Equitalia ha messo a punto un modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione, di scegliere a quale debito erariale imputare il pagamento.

Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche
I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, tramite apposito modello.
Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che intendono ottenere l’accredito in conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali. Tale modello, compilato in tutte le sue parti, deve contenere i dati relativi ad un conto corrente intestato e/o cointestato al beneficiario del rimborso fiscale e può essere presentato ad un qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche
I contribuenti diversi dalle persone fisiche che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, tramite questo modello.
Modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Attestazione di certezza di liquidità del credito Iva annuale o trimestrale per richiesta anticipazione
Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate. Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.
Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.
Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

La documentazione non va inviata alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti.

In allegato:
  • Schema di richiesta di attestazione Iva annuale - (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale - (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
  • Disposizione irrevocabile di pagamento - (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento).

Norme & Tributi

XML error: Invalid document end at line 1