Contenzioso Tributario e strumenti deflativi

Richiesta di esercizio dell' Autotutela

Con questo modello il Contribuente può chiedere all’Amministrazione finanziaria il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare.



Atto di costituzione in giudizio
Entro 30 giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
All’atto di costituzione in giudizio va allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia modelli

Il nuovo obbligo di depositare anche la nota di iscrizione a ruolo è stato introdotto dalla manovra di Ferragosto (articolo 2, comma 35-quater, lettera c del dl 138/2011)

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l’Iva è prevista l’iscrizione a ruolo di un terzo delle somme). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d’ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario C.T. Provinciale
Modello di richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario al Registro Generale dei Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale, che dovrà essere compilato dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.

L’articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011) prevede obbligo per la parte ricorrente di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli.

Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.

Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario C.T. Regionale
Modello di richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario Registro Generale degli Appelli alla Commissione Tributaria Regionale, che dovrà essere compilato dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.

L’articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011) prevede obbligo per la parte ricorrente di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli.

Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.

Processo Tributario - Nota di iscrizione a ruolo alle Commissioni Tributarie
L’articolo 2, comma 35-quater, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Manovra d'estate 2011) ha introdotto l’obbligo per la parte ricorrente di depositare la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.

Le note di iscrizione , che serviranno a  far attribuire alla causa il numero di ruolo progressivo, raccoglieranno i principali dati sul ricorso come valore della lite, importo del contributo unificato, tipo di imposta oggetto della causa e dovranno  essere depositate con gli altri documenti entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso.
Il mancato adempimento non comporta l’inammissibilità del ricorso ma non consente l’avvio della procedura per la trattazione della causa stessa.

La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.

In Allegato:
  • Nota Iscrizione a ruolo C.T. Provinciale: (pdf - doc)
  • Nota Iscrizione a ruolo C.T. Regionale: (pdf - doc)


Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione (PVC)
È stato approvato, con Provvedimento del Direttore del 03/08/2009, il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte dirette e Iva e ai contenuti degli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, Iva e altre imposte indirette (articoli 5-bis, 5 comma 1-bis e 11 comma 1-bis, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n° 218).

Si ricorda che il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio tramite una comunicazione al competente ufficio e il versamento delle somme dovute entro il 15° giorno che precede la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, va unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata.

L’adesione ai processi verbali di constatazione (pvc) e ai contenuti dell’invito al contraddittorio è effettuata utilizzando uno specifico modello di comunicazione. In caso di:

  • adesione al verbale di constatazione, la comunicazione può essere consegnata direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente (in base all’annualità oggetto di definizione) e all’organo che lo ha redatto, i quali rilasciano ricevuta di presentazione. La comunicazione può essere anche spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, per verificare il rispetto del termine di 30 giorni previsto per la comunicazione di adesione, si fa riferimento alla data del timbro dell’ufficio postale). Se il verbale si riferisce a più periodi d’imposta la cui competenza è di diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve consegnare/inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate
  • adesione all’invito al contraddittorio, la comunicazione deve essere presentata, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso. La comunicazione può essere consegnata direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia ricevuta di presentazione, oppure spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Alla comunicazione deve essere allegata la quietanza dell’intero pagamento o della prima rata se è stato scelto il pagamento rateizzato.

Norme & Tributi

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